Rischio sismico – classificazione

RISCHIO SISMICO – CLASSIFICAZIONE DI RISCHIO DEGLI IMMOBILI – SISMABONUS

Perché dobbiamo pensarci? 
La prevenzione ed il rischio sismico sono temi quanto mai attuali in Italia, alla luce dei disastrosi eventi che hanno colpito le regioni d’Italia negli ultimi 40 anni, Friuli (1976), Irpinia (1980), L’Aquila (2009), Emilia (2012), Italia Centrale (2016). 
La ricostruzione, ce lo insegna la storia delle grandi emergenze del passato, richiederà tempi lunghi. I drammatici eventi, tuttavia, hanno dimostrato una volta di più che le contromisure da prendere per limitare il rischio sismico esistono e sono molto efficaci. 
Fatta questa premessa, sicuramente dobbiamo tenere conto di quello che, negli anni se non nei secoli, è stato costruito sopra questa terra ballerina. E’ fondamentale acquisire la consapevolezza delle caratteristiche del luogo in cui si vive e del rischio sismico al quale si è esposti. La sfida culturale è riuscire a far prendere coscienza agli italiani che il terremoto non uccide, gli edifici insicuri si. 
Poiché parliamodi rischio, le misure per limitarne le conseguenze non possono che incanalarsi nell’alveo delle attività di prevenzione. Prima di tutto di tipo strutturale, perché la messa in sicurezza degli edifici con opportuni adeguamenti antisismici è senza dubbio un fattore determinante, su cui è indispensabile continuare ad investire. 

Che cos’è il rischio sismico? 
Il rischio sismico è la misura matematica ed ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico. 
Il rischio sismico dipende da un’interazione dei seguenti fattori: 
– pericolosità: è la probabilità che si verifichi un terremoto atteso ed è legato alla zona sismica in cui si trova l’edificio 
– vulnerabilità: è la valutazione delle conseguenze ed è legata alla capacità dell’edificio di resistere al sisma 
– esposizione: è la valutazione socio-economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità 

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico 
Le classi di rischio sismico sono le seguenti: 

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, approvate con decreto ministeriale MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, definiscono 2 metodologie per la classificazione del rischio sismico: 

  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi struttura
  • metodo semplificato, applicabile solo in alcuni casi

Individuazione della zona sismica 
La zona sismica può essere ricavata dalla mappa relativa alla classificazione sismica dell’intera nazione effettuata dall’OPCM 3274/2003. 
Nella figura seguente si riporta la mappa. 

Interventi sulla struttura e classe di rischio sismico per lo stato di progetto 
Dopo aver definito la classe di rischio sismico sullo stato di fatto, si procede a individuare gli interventi locali per lo stato di progetto, che consentono di guadagnare una classe di rischio sismico. Al riguardo le linee guida delle norme tecniche definiscono in funzione della muratura gli interventi obbligatori e quelli auspicati ma non obbligatori. 
Sisma Bonus e detrazioni fiscali 
A seguito dell’attestazione del tecnico è possibile beneficiare del sisma-bonus, ossia ottenere una detrazione fiscale a partire dal 70% delle spese sostenute, da detrarre in 5 rate annuali di importo costante. 
Il tecnico professionista dovrà asseverare il passaggio di una classe sismica utilizzando l’apposito da consegnare allo sportello unico del comune ed al committente. 
Nella Legge di stabilità del febbraio 2017 sono state introdotte modifiche con cui si prevede la detrazione per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. 
Si possono detrarre le spese sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021, con le seguenti regole:

  • con procedure di autorizzazione iniziate dopo 01/01/2017
  • in zone a pericolosità sismica “1” “2” e “3”
  • riferite a costruzioni abitative e/o produttive
  • detrazione del 50%, fino ad importo massimo di spesa di € 96.000
  • da ripartire in 5 quote annuali

Sono ancora validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate 19.9.2013, n.29, secondo cui possono accedere al beneficio sia i soggetti passivi IRPEF, sia i soggetti passivi IRES. 
La “nuova” detrazione in argomento deve essere obbligatoriamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e nei 4 successivi. 

Detrazione del 70% 
Qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70%. 
Tipo intervento: adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) dpr 917/1986 
Arco temporale: 1°gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 
Aree geografiche: Zone 1, 2 e 3 OPCM 3274/2003 
Tipologia edifici: edifici destinati ad abitazioni e edifici produttivi 
Detrazione fiscale: 70% delle spese sostenute 
Limite massimo di spesa:96.000 € per ogni unità immobiliare per ciascun anno 
Numero rate della detrazione: 5 rate annuali di importo costante 
Numero di classi migliorative: passaggio ad una classe superiore 

Detrazione del 80% 
Se a seguito dell’intervento antisismico si ottiene il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, la detrazione spetta nella misura dell’80%. 
Tipo intervento: all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) dpr 917/1986 
Arco temporale: 1gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 
Aree geografiche: Zone 1, 2 e 3 OPCM 3274/2003 
Tipologia edifici: edifici destinati ad abitazioni e edifici produttivi 
Detrazione fiscale: 80% delle spese sostenute 
Limite massimo di spesa: 96.000 € per ogni unità immobiliare per ciascun anno 
Numero rate della detrazione: 5 rate annuali di importo costante 
Numero di classi migliorative: incremento di almeno 2 classidi rischio sismico 

Sismabonus e detrazione del 75% (parti comuni edifici condominiali) 
Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 75%. 
Tipo intervento: adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) dpr 917/1986 
Arco temporale: 1gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 
Aree geografiche: Zone 1, 2 e 3 OPCM 3274/2003 
Tipologia edifici: parti comuni di edifici condominiali 
Detrazione fiscale: 75% delle spese sostenute 
Limite massimo di spesa: 96.000 € per ogni unità immobiliare per ciascun anno 
Numero rate della detrazione: 5 rate annuali di importo costante 
Numero di classi migliorative: passaggio ad una classe superiore 

Sismabonus e detrazione del 85% (parti comuni edifici condominiali) 
Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, e si ottenga la riduzione del rischio sismico di almeno 2 classi, la detrazione dall’imposta spetta nella misura dell’85%. 
Tipo intervento: adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) dpr 917/1986 
Arco temporale: 1gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 
Aree geografiche: Zone 1, 2 e 3 OPCM 3274/2003 
Tipologia edifici: parti comuni di edifici condominiali 
Detrazione fiscale : 85% delle spese sostenute 
Limite massimo di spesa: 96.000 € per ogni unità immobiliare per ciascun anno 
Numero rate della detrazione: 5 rate annuali di importo costante 
Numero di classi migliorative: incremento di almeno 2 classidi rischio sismico

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